
Già erano da anni ben note, tra gli operatori del settore, le preesistenti detrazioni fiscali per i lavori di Efficientamento e Riqualificazione Energetica al 65%, per le ristrutturazioni edilizie al 50%, e per l'adeguamento sismico degli edifici.
E, successivamente, dal 2020 al 2023 l'ha fatta da padrone il "Super Ecobonus 110%" (non piú in vigore), con il quale il legislatore ha voluto dare un enorme impulso in tali medesimi settori, in quello che è stato da alcuni reclamato come il "Green New Deal", da altri come l'ennesimo bonus folle all'Italiana.
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 così come convertito nella Legge n. 77/2020), infatti, aveva stabilito una super detrazione del 110% sugli importi spesi in talune tipologie di interventi, inserendo al contempo la possibilità della Cessione del Credito alle imprese esecutrici o illimitatamente a soggetti terzi, tra cui gli istituti bancari. Rendendo di fatto gratuita, per il cliente, la possibilità di effettuare i lavori. Era prevista, infatti, la possibilità dello sconto in fattura, con cui le aziende (almeno quelle che decidessero di aderire alla cessione del credito) si facevano carico dei costi di realizzazione, per poi provvedere esse stesse a scontare il credito con il fisco, oppure a cederlo a loro volta.
Tutto bene, quindi. Ma, all'atto pratico, in cosa consistevano nello specifico le agevolazioni del Superbonus? E quali requisiti/limiti bisognava rispettare? Vediamoli di seguito nel dettaglio. Qualora, invece, cerchiate un sunto completo di tutte le norme susseguitesi riguardanti l'Ecobonus/Sismabonus 110% (Decreto, Conversione in Legge, Decreti Attuativi, Provvedimento Attuativo Agenzia delle Entrate), potete tranquillamente approfondirlo sul nostro specifico articolo.
Nello specifico, la detrazione fiscale al 110% spettava per tutte le spese qui di seguito elencate:
Effettuando una delle precedenti opere "strutturali" o trainanti si acquisiva, poi, il diritto di detrarre al 110% anche le altre tipologie di interventi di Riqualificazione Energetica, detti trainati:
L'agevolazione consisteva quindi in una detrazione d'imposta (cedibile con sconto in fattura) spalmata su un orizzonte temporale ridotto a 5 anni, e non più 10, e già questa era una novità non da poco in quanto, venendo ridotto l'orizzonte temporale per l'ammortamento della spesa, aumentando di conseguenza l'appetibilità per l'acquisizione del credito. Le spese detraibili erano tutte quelle inerenti (quindi lavori, spese di progettazione, certificazione, asseverazione, visto di conformità, ecc) ed effettuate nel periodo dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 (prorogato poi, in piú fasi, fino al 30 Dicembre 2023 per le unità immobiliari unifamiliari, grazie all'approvazione del PNRR da parte dell'Ecofin - Consiglio Europeo).
Per poter usufruire del bonus, l'unità immobiliare poteva essere adibita tanto a prima quanto a seconda casa (queste ultime in un primo momento escluse, poi aggiunte), nel limite massimo di due unità immobiliari per ogni persona fisica - soggetto giuridico.
Ricordiamo, inoltre, che l'eventuale nuovo impianto doveva essere "a sostituzione" di uno preesistente e meno efficiente (normale, questa, ereditata dal "vecchio" ecobonus ed a tutt'oggi nel 2026 ancora valida per l'Ecobonus "Classico", il quale è sempre stato confermato, anno dopo anno): quindi, qualora nella vostra casa non ci fosse alcun impianto di riscaldamento, ad esempio, non si poteva (e non si potrá, con l'Ecobonus) usufruire dell'Agevolazione per installarne uno nuovo.
Dal punto di vista tecnico, invece, l'agevolazione era concessa quando si eseguivano interventi che aumentassero in maniera sostanziale il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, che doveva essere aumentata almeno di due classi energetiche o, comunque, la massima tecnicamente possibile: tale differenza era documentabile tramite la Certificazione Energetica APE "Convenzionale" ante e post.
E attenzione, ciò non era l'unico requisito, come molti erroneamente credevano: al contempo si dovevano rispettare anche i parametri del Decreto Requisiti Minimi (Decreto Mise del 26 maggio 2015 e s.m.i.). Ma cosa vuol dire in soldoni? Tale decreto (che potete approfondire qui) prevede numerosi obblighi da rispettare sia in caso di nuove costruzioni che di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Facciamo un esempio pratico: qualora si proceda con la realizzazione di interventi di isolamento degli involucri (cappotto termico, isolamento/coibentazione coperture ecc.) la norma del Superbonus prevedeva che per poter usufruire delle agevolazioni fiscali al 110% si debba intervenire su almeno il 25% di tali superfici. Ma, al tempo stesso, il Decreto Requisiti Minimi asserisce che gli interventi sugli involucri superiori al 50% si qualificano come "ristrutturazioni importanti", e quindi devono essere rispettati tutta un'altra serie di limiti di legge che si applicano sull'edificio nel suo complesso (a prescindere dal bonus applicato: non facciamo confusione tra obblighi normativi per l'esecuzione dei lavori e obblighi per l'ottenimento dei bonus!): non era sufficiente, quindi, eseguire solo il cappotto termico, ma contestualmente dovevano essere eseguiti altri lavori per "adeguare" l'edificio stesso al consumo massimo di energia previsto per legge. Rivedendo, quindi, anche gli impianti/generatori, effettuando a priori un progetto di verifica delle prestazioni minime tramite apposite relazioni di calcolo, ed inserendo obbligatoriamente anche la produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari termici per l'acqua calda sanitaria e pannelli solari fotovoltaici).
Altro esempio, come a tutt'oggi nel 2026, nella realizzazione del cappotto bisogna effettuare il calcolo delle stratigrafie per stabilire le proprietà e spessori minimi del materiale isolante, al fine di rispettare i valori minimi di trasmittanza delle tabelle ministeriali; o ancora, realizzare un impianto che abbia dei valori minimi di efficienza, pena il non raggiungimento dei valori di legge.
Pertanto, bonus a parte, è necessario negli interventi di Riqualificazione redigere un modello struttura/impianto dell'edificio ed un vero e proprio "progetto energetico", al fine di valutare gli interventi necessari: ciò partendo da uno scambio di idee tra committente e progettista per poi procedere con i calcoli, affinando il modello fino al raggiungimento di tutte le verifiche normative.
Caso per caso possono servire, per l'applicazione dei precedenti e dell'Attuale Ecobonus, vari altri documenti di legge, quali a puro titolo esplicativo si citano la Relazione di Calcolo Ex Legge 10/91, l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), etc. Vi sono, poi, altri elaborati esplicitamente richiesti, tra cui una Asseverazione da parte del progettista che gli impianti/materiali realizzati/utilizzati rispettino tutti i requisiti di legge, nonchè una Asseverazione sulla congruità degli importi con responsabilità ricadente direttamente sul tecnico: ciò proprio al fine di vigilare sull'operato delle ditte, mantenendo alta la qualità dei lavori ed escludendo fenomeni dispersivi.
Ricordiamo, infine, che in alcuni casi si configura l'apertura di un vero e proprio Cantiere Edile, con necessità di ponteggi, comunicazioni in comune, redazione della valutazione dei rischi della sicurezza, Programma di Sicurezza e Coordinamento, ecc.
E' assolutamente sconsigliato quindi il fai da te, sia perchè si potrebbero commettere dei gravi inadempimenti, sia perchè si perderebbe il diritto alle agevolazioni! Qualora abbiate qualche dubbio non esitate a contattarci, siamo a disposizione per un consulenza gratuita!
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