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Gli Obblighi - Nuove Costruzioni o Ristrutturazioni

Gli obblighi per nuove costruzioni o ristrutturazioni

 

Gli obblighi di contenimento del consumo energetico, che devono essere verificati da appositi calcoli progettuali, vanno rispettati durante le fasi di realizzazione di un nuovo edificio o ristrutturazione importante di uno esistente.

Sommariamente, in un edificio o porzione di esso vi sono apporti e dispersioni di calore: la somma di queste rappresenta il bilancio energetico, ed è necessario spendere una certa quantità di energia affinché la temperatura interna rimanga costante e stabile.

Per far sì che questa quantità di energia consumata, da fonti non rinnovabili, sia il più possibile limitata se non quasi pari a zero, la legge impone una serie di accorgimenti, controlli e verifiche, quali ad esempio i valori di dispersione dell'involucro edilizio (costituito da tetti e pareti confinanti con l’esterno), o ancora il rendimento degli impianti, che se è al di sotto di determinati valori non consente il consumo energetico massimo richiesto.

La legge è stata soggetta a varie modifiche e integrazioni, anche a livello regionale, fino all'emanazione nel 2005 del Decreto Legislativo n. 192 ( e successive modifiche, attuazioni ed integrazioni), che ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE sul risparmio energetico. Quest'ultima ha reso ancora più severi i parametri di isolamento e di rendimento dei generatori di calore da rispettare, ed inserito alcune indicazioni sull'utilizzo di impianti da fonti rinnovabili.

Gli obblighi di cui alle disposizioni di legge sono dovuti, sommariamente, in caso di:

Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo per la costruzione sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:

1. gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, con qualsiasi tipologia di titolo abilitativo;

2. gli edifici esistenti sottoposti ad ampliamento nonché i nuovi volumi, se la nuova porzione costruita abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o in ogni caso superiore a 500 m².

Ristrutturazioni importanti

Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi che costituiscono l’involucro disperdente dello spazio climatizzato (involucro disperdente verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati), che abbia un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente complessiva dell’edificio.

Sono da considerarsi come tali superfici, ad esempio, murature, infissi, solai di copertura, solai di pavimento controterra, su cantine o garage.

Riqualificazioni energetiche

Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi sopra citati ma che comportino comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Interventi quindi coinvolgenti una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente complessiva dell’edificio, oppure interventi di nuova installazione o ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio; o ancora, di altri interventi parziali, inclusa la sostituzione del generatore.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e/o impiantistici oggetto di intervento.

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