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Quando Serve l'Attestato APE

Quando Serve l'APE

L’ Attestato di Prestazione Energetica è necessario per tutti gli immobili (ad esclusione di alcune determinate categorie), con l’obbligo nei seguenti casi:

Passaggio di proprietà: trasferimento a titolo oneroso

Il proprietario dell’immobile deve fare redigere a sue spese la Certificazione Energetica e mostrarla all’acquirente già prima del trasferimento dell’immobile: al passaggio di proprietà, l’APE andrà consegnato al nuovo proprietario. Il pubblico ufficiale (notaio) allegherà all'atto di vendita il Certificato Energetico in originale, apponendo inoltre una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni nonché la documentazione necessaria comprensiva dell’attestato di prestazione energetica dell’immobile.

Locazione: di unità immobiliari o interi edifici

Al momento della stipula di un contratto di locazione il locatore (proprietario) deve apporre sul contratto, a pena di sanzionabilità,  una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni relative alla prestazione energetica dell'unità immobilare ed il relativo Certificato APE. Per i nuovi contratti di locazione, al momento della registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il locatore dovrà far prendere visione dell‘Attestato redatto al funzionario del competente ufficio, senza allegarlo al contratto. Rimane, inoltre, sempre in capo all'Agenzia delle Entrate il compito di verifica della predisposizione dell'APE. Il proprietario dovrà altresì mostrare l’Attestato di Prestazione Energetica all'affittuario già durante le prime fasi di contrattazione, consegnandogli una copia dello stesso al momento della registrazione del contratto.

Donazione con passaggio di proprietà a titolo gratuito

In caso di donazione a titolo gratuito bisogna far redigere un attestato di prestazione energetica dell’immobile, in quanto ci troviamo nelle stesse condizioni di un passaggio di proprietà. Con la normativa vigente, per i trasferimenti di immobili a titolo gratuito (donazioni), anche se è venuto meno l’obbligo della informazione (ossia della clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto la documentazione) e dell’allegazione dell’attestato, permane comunque inalterato l’obbligo di “dotazione” del certificato per l'immobile anche se trasferito a titolo gratuito. Permane, quindi, l’obbligo di “dotare” gli immobili di attestato di prestazione energetica anche quando vengono donati, ma non solo, in quanto lo stesso dovrà essere reso disponibile e consegnato al donatario alla fine delle trattative.

Annunci immobiliari per vendita e affitto

Per qualsiasi tipo di annuncio immobiliare, sia in vendita che in affitto, vige l'obbligo di indicare l'Indice di Prestazione Energetica e la relativa classe dell’immobile oggetto di pubblicità. E' pertanto necessario richiedere la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica prima della pubblicazione di qualsiasi inserzione. Su annunci di vendita e/o affitto immobiliare, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell’involucro e la classe energetica corrispondente.

Nuova Costruzione

La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L'obiettivo è quello di controllare l'effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L'acquirente può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento asseverato che definisca la classe energetica. La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l'APE. L'attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi della progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori). La procedura va compiuta anche in caso di "ristrutturazioni importanti" (interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro) e di interventi di "demolizione-ricostruzione". In seguito a interventi edili che prevedano la consegna di PdC, DIA, SCIA o CILA è obbligatorio che il direttore dei lavori o un tecnico incaricato consegnino l'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) per la fase di collaudo e fine lavori.

Ristrutturazione importante

Viene “Considerata ristrutturazione” importante quando, tutti gli interventi realizzati sull’immobile, insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’edificio. Il concetto di "ristrutturazione importante" è una delle principali modifiche della L. 90/2013. Sono numerosi i casi che rientrano in questa voce e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc. Anche interventi che ricadono nella categoria "manutenzione ordinaria" possono essere ricondotti, dal punto di vista della normativa energetica, alla "ristrutturazione importante". Ad ogni "ristrutturazione importante" bisognerà dotare l'immobile di APE.

Contratti di gestione del clima in edifici pubblici

In caso di nuovi contratti o rinnovi di gestione di impianti climatici in edifici pubblici bisogna dotare l'immobile di attestato di prestazione energetica.

Edifici Pubblici

In edifici pubblici ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 500mq bisogna realizzare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma prevede che l'attestato venga affisso all'ingresso dell'edificio.  Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE). Obbligo di allegazione dell’APE per i seguenti atti, (dalla normativa in vigore dopo le modifiche apportate con il D.L. 145/2013)

- la compravendita;
- gli atti di trasferimento a titolo oneroso;
- i nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, con esclusione di quelli che hanno per oggetto singole unità immobiliari. 

Non è, invece, più previsto l’obbligo di allegazione per gli atti traslativi a titolo gratuito.  Dalla normativa in materia di certificazione energetica discendono quattro distinti obblighi:
a) l’obbligo di DOTAZIONE (che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edifici nuovi, di edifici soggetti a “ristrutturazioni importanti” o di edifici pubblici, come si avrà modo di precisare in appresso); 
b) l’obbligo di ALLEGAZIONE (che è stato reintrodotto dalla legge 4 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, e per la cui violazione, il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 ha previsto una sanzione pecuniaria in luogo della sanzione della nullità); 
c) l’obbligo di CONSEGNA dell’attestato energetico (il cui adempimento va documentato con l’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, clausola la cui mancanza è pure punita con una sanzione pecuniaria). 
d) l’obbligo di INFORMATIVA (il cui adempimento va documentato con l’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, clausola la cui mancanza è pure punita con una sanzione pecuniaria).

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