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Certificatori Energetici - Requisiti

Requisiti dei Certificatori

In base alla normativa vigente, la certificazione è competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare da solo (libero professionista o associato) o alle dipendenze di: 

- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
- organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).

I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.



Il DL Destinazione Italia (145/2013) è poi intervenuto sul Dpr 75/2013, ampliando le categorie di laureati e diplomati che accedono direttamente alla professione di certificatore energetico, senza dover seguire alcun percorso formativo aggiuntivo.

Le lauree che danno accesso diretto alla professione di certificatore sono quindi:
- architettura, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura;
- ingegneria chimica;
- ingegneria civile;
- ingegneria dei sistemi edilizi;
- ingegneria della sicurezza;
- ingegneria elettrica;
- ingegneria energetica e nucleare;
- ingegneria gestionale;
- ingegneria meccanica;
- ingegneria per l’ambiente e il territorio;
- scienza e ingegneria dei materiali;
- scienze e tecnologie agrarie;
- scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
- scienze e gestione delle risorse rurali e forestali.



A queste il DL Destinazione Italia ha poi aggiunto:
- ingegneria aerospaziale e astronautica;
- ingegneria biomedica;
- ingegneria dell’automazione;
- ingegneria delle telecomunicazioni;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria informatica;
- ingegneria navale;
- pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- scienze e tecnologie della chimica industriale.



Per quanto riguarda i diplomi tecnici, l’esenzione dai corsi vale per i diplomati in:
- meccanica, meccatronica ed energia;
- elettronica ed elettrotecnica;
- agraria, agroalimentare e agroindustria (o perito agrario) ingegneria edile-architettura;
- costruzioni, ambiente e territorio (o geometra);
- perito industriale con specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica.



A questi il DL Destinazione Italia ha aggiunto i diplomi di perito industriale con specializzazione in:
- aeronautica;
- energia nucleare;
- metallurgia;
- navalmeccanica;
- metalmeccanica.

 

Durata dei corsi

Nel caso in cui i tecnici non siano in possesso di tutti i requisiti e le competenze indicate dal Dpr 75/2013, possono collaborare con altri professionisti o frequentare un corso di formazione al termine del quale devono sostenere un esame.

Sempre il decreto Destinazione Italia ha modificato la previgente legge al riguardo, allungando a 80 ore la durata minima dei corsi. La versione originaria del Dpr 75/2013 prevedeva, invece, una durata minima di 64 ore.

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